La Corte di cassazione ha recentemente ribadito un principio in tema di compatibilità tra nesso teleologico e concorso formale, principio che già qualche tempo prima aveva enucleato.
Infatti la quinta sezione penale, allineandosi a precedenti decisioni, ha, nel 2019, chiarito che la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che, a tale scopo, egli si sia servito del reato-mezzo (sent. n. 22, dep. 2.1.2020).
D’altra parte, sin dal lontano 1958, le Sezioni unite (sent. n. 19, dep. 29.11.1958) avevano ritenuto che l’aggravante della connessione teleologica fosse applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine fossero contestuali, cioè commessi con unica azione. È questo dunque il caso del c.d. concorso formale (art. 81,comma 1 cod. pen.).
La quinta sezione ha affermato il principio di cui sopra in relazione alla “compresenza” dei reati di lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; esercizio praticato, evidentemente, attraverso la violenza dispiegata in danno della vittima, aggredita e picchiata, appunto, per costringerla a soddisfare un preteso diritto dell’agente.
Analogo principio in relazione al concorso formale tra lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, ha affermato più recentemente la sezione sesta (sent. n. 14168, dep. 8.5.2020), che ha ritenuto la configurabilità della aggravante de qua, non richiedendosi, per quanto testualmente affermato dai giudici di legittimità, “alterità di condotte, quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell’un reato alla realizzazione dell’altro.”
Opinioni parzialmente contrarie erano tuttavia state manifestate da pronunzie precedenti.
Infatti la sezione terza (sent. n. 25328, dep. 7.6.2019), in tema di violenza sessuale, aveva riconosciuto la possibilità della sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., ravvisando la “funzione strumentale” delle lesioni in relazione al più grave reato ex art. 609 bis, ma aveva chiarito che conditio sine qua non dovesse considerarsi la ”distinguibilità” tra i due reati.
Il che, tuttavia, a nostro parere, non significa necessariamente la diversa scansione temporale tra le due condotte (lesioni e compimento di atti sessuali), ma semplicemente il mancato assorbimento del primo nel secondo, vale a dire, per restare nel caso in esame, l’ipotesi in cui le lesioni fossero derivate dallo stesso compimento degli atti sessuali (es: lacerazione dei tessuti degli organi genitali et similia, quale “effetto collaterale” di una congiunzione particolarmente violenta).
Più netta, viceversa, la posizione assunta dalla medesima sesta sezione qualche anno prima (sent. n. 336, dep. 26.1.2016), per la quale – ancora una volta in tema di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia (dunque la stessa fattispecie che la sezione avrebbe poi affrontato tre anni dopo) – le due condotte non possono essere sempre ritenute aggravate del nesso teleologico, “essendo necessario accertare, sul piano oggettivo, che le azioni costitutive dei due reati siano distinte e, su quello soggettivo, la volontà dell’agente di commettere il reato-mezzo in direzione della commissione del reato scopo”.
Ebbene, a nostro parere, solo il secondo requisito rileva (come chiarito dalla menzionata sentenza delle sezione quinta), vale a dire la intenzione di commettere un reato per eseguirne un altro; del tutto irrilevante essendo la contestualità o la “distinguibilità” temporale tra le due condotte. Per altro, tanto per restare sull’ipotesi in cui il delitto strumentale sia quello di lesioni ex artt. 582 ss, cod. pen., non vi è ragione per escludere la sussistenza dell’aggravante nel caso in cui l’agente abbia comunque accettato il rischio che, per commettere il reato-fine, possa restare integrato anche il reato-mezzo, quale (necessario) “momento di passaggio” in una sorta di inevitabile progressione criminosa.
Va da sé poi che l’eventuale improcedibilità del reato meno grave (es. per remissione di querela) non fa certo venir meno la sussistenza del nesso teleologico, che di per sé sussiste in rerum natura e certamente non si dissolve per le scelte personali della vittima o per eventuali “incidenti processuali”.