Con la legge 23 settembre 2025 n. 132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”) è stato introdotto nel codice penale l’art. 612 quater la cui rubrica recita “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (c.d. tecnica del deepfake).
Esso prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chiunque ceda, pubblichi o comunque diffonda immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale; a condizione che: a) tali condotte comunicative siano idonee a indurre in inganno sulla genuinità dei loro contenuti, b) non vi sia stato consenso dell’interessato, c) la condotta abbia cagionato danno. Punibilità a querela, a meno che il reato non sia connesso a reato perseguibile d’ufficio, ovvero sia consumato in danno delle debiles personae o ancora in danno di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
Si tratta dunque di un reato comune, di evento e, in particolare di danno, connotato da dolo generico. La condotta è alternativa (ed, eventualmente, cumulativa), consistendo nella diffusione, nella pubblicazione, nella cessione di immagini, voci e video confezionati mediante l’impiego della così detta intelligenza artificiale (AI).
Siamo pertanto, a ben vedere, in presenza di una fattispecie di falso, in qualche misura assimilabile alle falsità personali e, in particolare, al delitto di cui all’art. 494 c.p. (“sostituzione di persona”). Il legislatore, tuttavia, invece di collocare il “nuovo” reato nel capo IV del titolo VII (delitti contro la fede pubblica), lo ha inserito nei delitti contro la libertà morale (capo III, sez. III, titolo XII).
Il che francamente sembra frutto di una scelta emotiva o, per meglio dire, di una decisione assunta sotto la pressione di spinte emotive presenti nell’opinione pubblica, quasi che le condotte diffamatorie poste in essere mediante l’uso della AI, altro non siano altro (o altro prevalentemente non siano) che una specificazione del c.d. revenge porn (scil. “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”) di cui al precedente art. 612 ter c.p.
Ma così certamente non è in quanto, attraverso la confezione di suoni, voci, immagini e intere scene, realizzate con l’intelligenza artificiale, si possono arrecare alle vittime danni di ogni specie e non certo limitati alla (o prevalentemente concentrati sulla) sfera sessuale. Per raggiungere tale ultima finalità repressiva sarebbe bastato aggiungere un comma specifico all’art. 612 ter. Che ciò fosse certamente possibile lo ha dimostrato lo stesso legislatore quando ha previsto che all’art. 294 (“attentati contro i diritti politici del cittadino”) sia aggiunto un secondo comma che reca “La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
Peraltro la medesima legge ha anche previsto un’aggravante generale (dunque applicabile in tutti i casi strutturalmente compatibili), vale a dire “l‘avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato” (art. 61 n. 1 undecies c.p.).
Sotto altro aspetto – e a conferma che la struttura del nuovo reato è sostanzialmente riconducibile alla sfera della falsificazione – basta considerare che, per la sua realizzazione, è richiesta una concreta capacità ingannatoria della condotta, requisito che, come è noto, è caratteristica comune a tutte le fattispecie di falso. Tale non è, viceversa, la previsione di realizzazione di un danno; evento per altro, nel caso di specie, di difficile prova. Infatti, pur essendo pacifico che non debba trattarsi necessariamente (o esclusivamente, né prevalentemente) di danno patrimoniale o comunque materiale, anzi essendo molto più probabile che si tratti di danno di immagine o reputazionale, resta il fatto che potrebbe essere problematico individuare la sussistenza di nesso causale tra condotta ed evento.
Molto meglio sarebbe stato costruire la fattispecie come reato di pura condotta e di pericolo concreto, così come è previsto, appunto per la gran parte dei delitti di falso.
Ma, come è purtroppo evidente, esigenze di coerenza sistematica e di precisione definitoria finiscono, ancora una volta, per cedere il passo, rispetto alla funzione prevalentemente simbolica attribuita ormai al diritto penale, piegato – sembrerebbe irrimediabilmente – a placare le ansie indotte tra i consociati-elettori, in una riconoscibile ottica demagogica di cattura/mantenimento del consenso.






