La quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 12258, deliberata il 24/2/2026 e depositata il 31/3/2026, ha formulato la massima che letteralmente si riporta: “Nel processo penale sussiste la responsabilità civile di cui all’art. 2049 c.c. delle associazioni o federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi da soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito”.
Il principio è applicabile, ovviamente, ricorrendo la eadem ratio, anche ai fatti avvenuti in allenamento.
È noto che il secondo comma dell’art. 185 c.p. prevede che sia tenuto al risarcimento del danno, solidalmente col colpevole, il soggetto che, in base alle regole civilistiche, debba rispondere per fatto altrui. La regola, nel caso in questione, come chiarito nella sentenza è, appunto quella dell’art. 2049 c.c., nel quale il legislatore, come è noto, ha equiparato il committente al “padrone”.
La S.C., a sua volta, ha ritenuto – evidentemente – che committente (e dunque preponente) possa essere considerata anche la federazione o la società sportiva (anche dilettantistica) nel cui ambito l’attività (agonistica, amatoriale o di istruzione) si svolga.
Si tratta del compimento di una linea evolutiva che, muovendo dal dettato degli artt. 196 e 197 c.p., giunge fino alle previsioni del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231. Invero, l’art. 196 prevede che il soggetto che abbia direzione o vigilanza su di un terzo sia tenuto, in caso di insolvenza di quest’ultimo, al pagamento della multa o dell’ammenda; l’art. 197 afferma la regola più generale in base alla quale gli enti forniti di personalità giuridica (tranne lo Stato e gli enti territoriali) sono obbligati al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, nel caso il condannato che sia in rapporto di dipendenza dall’ente, ovvero ne costituisca il vertice, risulti insolvente; il decreto legislativo sopra citato (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) impone sanzioni (pecuniarie e/o interdittive) a carico degli enti nel cui interesse o a cui vantaggio i suoi dirigenti o i suoi dipendenti abbiano commesso alcuni reati, puntualmente elencati.
Sembra dunque lecito affermare che il diritto vivente, nella sua continua opera di attualizzazione dell’ordinamento, ha contribuito alla emersione di una direttrice ermeneutica in base alla quale “gli organizzatori” di un’attività, quale che sia il loro status giuridico, sono tenuti responsabili delle condotte contra jus poste in essere da chi quell’attività in concreto abbia svolto. Ciò che rileva, dunque, non è tanto la forma legale che contraddistingue l’organizzatore, quanto l’effettività dell’impianto organizzativo e, dunque, la eventuale “colpa di organizzazione”, la quale, in ultima analisi, si risolve in una deleteria combinazione di culpa in eligendo e di culpa in vigilando.
Ne consegue che, in ambito sportivo, non basta che una federazione abbia dettato regole, per quanto stringenti (es. un forbito e retorico safeguarding code): occorre un’opera di continuo aggiornamento e di effettiva vigilanza (diretta e tramite le società), occorre un sistema sanzionatorio connotato da severità ed effettività, occorre una giustizia sportiva che non sia aperta alle suggestioni dei vertici federali e che sia insensibile all’imperativo di ottenere, a qualsiasi costo, il risultato. In base al principio enunziato nella sentenza in commento, poiché l’ente “preponete-committente” risponde per le condotte poste in essere dal “preposto-commesso” (espressioni da intendersi in senso etimologico, naturalmente), occorre operare una scelta oculata, non solo di istruttori, allenatori e maestri, ma anche di chiunque de facto possa, in ambito sportivo, interferire nella sfera altrui, in particolare in quella dei minori e di altri soggetti deboli, garantendoli da abusi, violenze e discriminazioni.
Forse anche decisioni del genere possono contribuire a restituire allo sport la sua originaria (e in parte smarrita) funzione educativa.






