La IV sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 14578 del 21 aprile 2026, ha affermato che, in tema di nesso eziologico, le infezioni nosocomiali, pur se sopraggiunte nel corso di una lunga degenza, non sono atte a interrompere, di per sé sole, la catena causale tra la condotta colposa (anche omissiva) di un terzo che abbia causato lesioni personali, il conseguente ricovero ospedaliero e il successivo decesso della persona offesa.
Questa la fattispecie all’esame del Giudice di legittimità: un operaio, vittima di un malore causato da ipertermia verificatasi durante il suo turno di lavoro, venne ricoverato in stato di incoscienza in ospedale dove rimase per un lungo periodo senza mai riprendere conoscenza. Durante la degenza, si verificò shock settico, a seguito del quale, intervenne il decesso.
Per la S.C. l’insorgenza dell’infezione non può considerarsi evento abnorme ed eccezionale, tale da determinare, “da solo, l’evento letale”, trattandosi viceversa di un “fatto tipico e prevedibile” e dunque non atto a determinare “un’interruzione del percorso causale” originato dalla condotta omissiva del datore di lavoro a seguito della quale si era verificato il sinistro.
La decisione si pone in scia e a coronamento di una lunga evoluzione giurisprudenziale (sez V., 18396/2022, sez. V., 45241/2021, sez. IV, 25560/2017, sez. V 29075/2012) e costituisce ulteriore prova dell’adesione – non sempre esplicitata – della Corte alla teoria della condicio sine qua non, incidente su di uno degli aspetti più problematici del diritto penale conseguente al rompicapo ermeneutico del secondo comma dell’art. 41 c.p.






